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La tanto attesa riforma della legge fallimentare è stata attuata attraverso una serie di interventi normativi.
Le
prime modifiche al testo del R. D. 267/42 (la ben nota legge
fallimentare) sono state effettuate con il Decreto legge n. 35 del
2005, per la competitività e lo sviluppo delle imprese. In particolare
sono stati pressoché integralmente riformulati gli istituti della
revocatoria fallimentare e del concordato preventivo.
La
legge n. 80 del 2005, con la quale è stato poi convertito il decreto
legge, conteneva anche delega al Governo per la riforma organica delle
procedure concorsuali che ha trovato attuazione nel Decreto Legislativo
9 gennaio 2006, n. 5.
A
seguito delle incertezze giurisprudenziali sorte in merito alla
definizione di “stato di crisi” come presupposto necessario per
proporre domanda di concordato preventivo, si è reso necessario un
ulteriore intervento del Governo con l’art. 36 del D.L. 30 dicembre
2005, n. 373 (c.d. “decreto milleproroghe”) che, con norma di
interpretazione autentica, ha ritoccato la disciplina della nuova
procedura di concordato preventivo, introdotta dal D.L. 35/2005,
chiarendo che presupposto per l’ammissione alla nuova procedura è non
soltanto lo stato di crisi, ma anche stato d’insolvenza.
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