I
recenti interventi riformatori in materia societaria hanno, non tanto
ripensato singoli istituti giuridici, quanto riscritto il diritto delle
imprese, dando a queste, per taluni rilevanti profili, una nuova veste
giuridica. L’esigenza primariamente avvertita; è stata quella di
predisporre tipi societari flessibili, efficaci strumenti per
l’accrescimento delle risorse finanziarie del Paese, e quindi strutture
organizzate anche per affrontare la concorrenza di modelli societari
altrettanto organizzati e flessibili.
In
tal senso la riforma ha inteso accrescere e valorizzare in modo
significativo gli spazi riservati all’autonomia statutaria. Tale
autonomia ha trovato massima espressione in quelle società che non
fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (società a
responsabilità limitata innanzitutto, e società per azioni c.d.
“chiuse”), riducendosi via via per quei modelli societari che a tale
mercato fanno ricorso (società per azioni c.d. “aperte”), ed in cui è
necessario tutelare altri interessi quali quello del pubblico
risparmio, non adeguatamente garantito dalla capacità di negoziazione
delle parti sul mercato.
Concretamente questa si esplica nella
possibilità di prevedere strutture organizzative diversificate in
riferimento al modello societario adottato.
Nella
Srl (per cui si prevede ora un autonomo complesso di norme) la figura
del socio e i rapporti contrattuali tra soci rivestono un ruolo
centrale: tanto che, per tale società, è possibile prevedere la facoltà
di adottare un modello organizzativo che non preveda la tradizionale
bipartizione presente nelle società di capitali tra organo assembleare
e organo amministrativo, lasciando la scelta dell’organizzazione
interna agli accordi tra i soci.
Nelle
Spa l’autonomia, anche se ridotta, si esprime soprattutto nella
possibilità di scelta del modello di governo societario: accanto
all’attuale sistema, imperniato sulla presenza di un organo di
controllo (il collegio sindacale) accanto all’organo amministrativo
previsto dalla vigente disciplina, è possibile ora optare tra i due
seguenti modelli:
-
un modello dualistico in cui si prevede un consiglio di sorveglianza
nominato dall’assemblea accanto all’organo di gestione, deputato ad
esercitare il controllo sulla gestione societaria
-
un modello monistico in cui vi è la compresenza di un organo di
controllo all’interno dello stesso organo amministrativo, formato da
amministratori non deputati all’amministrazione della società (non
executive directors) dotati di specifici requisiti di indipendenza e
investiti di adeguati poteri di controllo sulla gestione.
Alla
valorizzazione ed accrescimento dell’autonomia statutaria si è
accompagnata la semplificazione dei procedimenti e adempimenti (si
pensi alle semplificazioni del procedimento assembleare, attinente ai
diversi profili della pubblicità, degli adempimenti per la
partecipazione, delle modalità di discussione e di voto).
Le
misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese
devono però intrecciarsi, in un sistema giuridico evoluto, con la
necessità di tutelare interessi ulteriori rispetto a quelli degli
azionisti (in particolare delle minoranze azionarie) e dei creditori
sociali, riguardanti i profili di tutela del pubblico risparmio, della
trasparenza del mercato, del lavoro, dell’ambiente, etc.
Le
finalità della riforma sono dirette, quindi, a perseguire una crescita
responsabile dell’impresa, realizzabile sostanzialmente attraverso la
duplice garanzia da una parte di efficienza e competitività della
struttura organizzativa societaria e, dall’altra, di trasparenza
dell’informazione ed efficacia dei sistemi dei controlli. Ed è proprio
il sistema dei controlli (innanzitutto controllo contabile, ma anche
controllo interno sulla gestione, controllo dei modelli organizzativi e
gestionali adottati dalla società, controllo di qualità), ce a
costituire lo strumento principale di verifica della “tenuta” e della
coerenza e dell'attendibilità complessiva del sistema; presupposto,
questo, indispensabile per la crescita competitiva dell’impresa.
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