L’evoluzione
del quadro giuridico-economico e la globalizzazione dei mercati hanno
reso necessario un progressivo adeguamento del sistema fiscale
nazionale ai cambiamenti intervenuti nella struttura della società e
dell’economia e alle indicazioni emerse in ambito internazionale. La
riforma del sistema fiscale statale, introdotta dalla legge delega n. 80 (41.64 KB)
del 2003, prevede un profondo riassetto del sistema tributario, con la
riduzione delle varie imposte oggi esistenti a cinque principali forme
di tassazione, raccolte in un unico codice: imposta sul reddito,
imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta
sui servizi, accisa.
Finalità
dell’intervento riformatore è la razionalizzazione e semplificazione
del sistema fiscale, attraverso l’eliminazione di quei fattori di
inefficienza e di distorsione che ne pregiudicano l’evoluzione in
termini di equità, neutralità e competitività.
Per attuare i
principi contenuti nella suddetta legge delega il Governo deve adottare
uno o più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima. E’ stato, in tal senso, già varato
dall’Esecutivo il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (979.57 KB), di riforma dell’imposizione sul reddito delle società.
Il nuovo sistema tributario sarà costituito dalle seguenti imposte:
1. L’imposta sul reddito (IRE)
delle persone fisiche e degli enti non commerciali, con due sole
aliquote: 23%, per i redditi fino a 100 mila euro (200 milioni di
lire); 33%, per i redditi superiori a tale importo. Per assicurare e
rafforzare la progressività di questa imposta personale è previsto:
-
l’allargamento della base imponibile per effetto dell’inclusione
parziale di alcune componenti attualmente assoggettate ad imposizione
sostitutiva. Restano fuori dal campo dell’applicazione dell’imposta sul
reddito i redditi di natura finanziaria;
- l’ampliamento delle deduzioni e la riduzione delle detrazioni;
- l’introduzione di un sistema di deduzioni discendenti al crescere del reddito;
- la concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi;
- la creazione di una vasta "no tax area".
2. L’imposta sulle società (IRES),
incentrata sull’applicazione di un’aliquota unica del 33%, prevede al
fine di armonizzare il sistema fiscale italiano con quelli più
efficienti, in essere nei Paesi industrializzati, semplificare la
struttura del prelievo e contenere gli effetti di imposizione e di
doppia imposizione giuridica ed economica:
- la possibilità per i gruppi societari di optare per un regime di consolidamento fiscale nazionale e internazionale;
-
la neutralità fiscale per le plusvalenze sulle cessioni di
partecipazioni realizzate da società di capitali o da enti commerciali
("partecipation-exemption"). All’esenzione delle plusvalenze su
partecipazioni "simmetricamente" corrisponde l’indeducibilità delle
minusvalenze realizzate ed iscritte;
- l’introduzione di un sistema sostitutivo della DIT per evitare la sottocapitalizzazione delle imprese;
- l’estensione della disciplina delle CFC (società controllate estere) anche alle società collegate.
La
riforma prevede anche la graduale eliminazione dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) a causa dell’assoluta unicità e
complessità dei suoi criteri di applicazione;
3. L’imposta sul valore aggiunto,
che viene razionalizzata soprattutto per quanto riguarda la progressiva
eliminazione delle ipotesi d’indetraibilità, i regimi speciali, la
semplificazione degli adempimenti;
4. L’imposta sui servizi,
quale nuova forma di tassazione che unifica e riorganizza le varie
forme minori di prelievo oggi esistenti (imposta di registro, imposte
ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni
governative, tassa sui contratti di borsa, ecc.);
5. Le accise,
che sono riformulate per una migliore armonizzazione con le direttive
comunitarie in materia di imposte di fabbricazione e con l’IVA.
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